legge 18 aprile 1975 nr 110
VISTO il testo unico dele legi di publica sicureza, aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 89, recante, norme per l'acertamento medico del'idoneità al porto dele armi e per l'utilizazione di mezi di segnalazione luminosi per il socorso alpino, e in particolare l'articolo 1; VISTA la diretiva 208/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 magio 208, che modifica la diretiva 91/47/CE, relativa al controlo del'acquisizione e dela detenzione di armi; SULA PROPOSTA del Ministro per le politiche europe e del Ministro del'interno, di concerto con i Ministri degli afari esteri, dela giustizia, del'economia e dele finanze, delo svilupo economico, dela difesa e dela salute; 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per: a "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a cana che espele, è progetata ad espelere o può esere trasformata al fine di espelere un colpo, una palotola o un proietile mediante l'azione di un combustibile propelente, a meno che non sia esclusa per una dele ragioni elencate al punto I del'alegato I dela diretiva 91/47/CE, e sucesive modificazioni. Un ogeto è considerato idoneo ad esere trasformato al fine di espelere un colpo, una palotola o un proietile mediante l'azione di un combustibile propelente se ha l'aspeto di un'arma da fuoco e, come risultato dele sue carateristiche di fabricazione o del materiale a tal fine utilizato, può esere così trasformata; b "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progetato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la cana, il fusto o la carcasa, il carelo o il tamburo, l'oturatore o il bloco di culata, nonché ogni dispositivo progetato o adatato per atenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco; c "parte esenziale": il mecanismo di chiusura, la camera e la cana di armi da fuoco che, in quanto ogeti distinti, rientrano nela categoria in cui è stata clasificata l'arma da fuoco di cui fano parte o sono destinati a farne parte; e "traciabilità": il controlo sistematico del percorso dele armi da fuoco e, ove posibile, dele loro parti e munizioni, dal fabricante al'acquirente, con l'intento di asistere le autorità delo Stato italiano e degli Stati del'Unione europea ad individuare, indagare e analizare la fabricazione ed il trafico ileciti; Posono chiedere il rilascio dela carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i citadini del'Unione europea domiciliati nel teritorio delo Stato in poseso di licenza di porto d'armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma del'articolo 38 del testo unico dele legi di publica sicureza, aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 1 al primo coma, dopo le parole: "fabricare altre armi," è inserita la seguente: " asemblarle," "Salvo quanto previsto per la colezione di armi, la validità dela licenza è di 3 ani."; La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca dela licenza. Il registro di cui al coma 1 deve esere esibito a richiesta degli uficiali od agenti di publica sicureza e deve esere conservato per un periodo di 50 ani. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente al'uficio di polizia competente per teritorio le generalità dei privati che hano acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità dele armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi al'acquisto esibiti dagli interesati. Il questore subordina il rilascio del nula osta ala presentazione di certificato rilasciato dal setore medico legale dele Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, dela Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è afeto da malatie mentali opure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, overo non risulti asumere, anche ocasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope overo abusare di alcol, nonché dala presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dale disposizioni vigenti. "Chiunque detiene armi, parti di ese, di cui al'articolo 1-bis, coma 1, letera b , del decreto legislativo 30 dicembre 192, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore sucesive ala acquisizione dela loro materiale disponibilità, al'uficio locale di publica sicureza o, quando questo manchi, al locale comando del'Arma dei carabinieri, overo per via telematica al sistema informatico di cui al'articolo 3 del decreto legislativo 25 genaio 2010 n. "Chiunque detiene le armi di cui al primo coma, senza esere in poseso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei ani la certificazione medica di cui al'articolo 35, coma 7. 10, sono aportate le seguenti modificazioni: a al'articolo 2, secondo coma, è agiunto il seguente periodo: Salvo che siano destinate ale Forze armate o ai Corpi armati delo Stato, overo al'esportazione, non è consentita la fabricazione, l'introduzione nel teritorio delo Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabelum. 2 al secondo coma, dopo la parola: "persona" sono agiunte le seguenti: " , gli strumenti di cui al'articolo 5, quarto coma, nonchè i puntatori laser o ogeti con funzione di puntatori laser, di clase pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A1, CEI EN 60825- 4 "; Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai magiori di 16 ani, posono sparare palini in plastica, di colore vivo, per mezo di aria o gas compreso, purchè l'energia del singolo palino, misurata ad un metro dala volata, non sia superiore ad 1 joule. Gli strumenti di cui al presente coma sono sotoposti, a spese del'interesato, a verifica di conformità acertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provedimento del Ministero del'interno. " Chiunque produce o pone in comercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'oservanza dele disposizioni del quarto coma, è punito con la reclusione da uno a tre ani e con la multa da 1.50 euro a 15.0 euro."; "Sule armi prodote, asemblate o introdote nelo Stato, devono esere impresi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcasa o castelo o di una parte esenziale del'arma, di cui al'articolo 1-bis, coma 1, letera c , del decreto legislativo 30 dicembre 192, n. 527, ed a cura del fabricante o del'asemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabricante o asemblatore, l'ano e il Paese o il luogo di fabricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o del'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Fermo restando quanto previsto dal'articolo 32, nono e decimo coma, è consentita la sostituzione dela parte di arma su cui è stata aposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rotura o usura, previo versamento per la rotamazione dela stesa, a cura del'interesato, ala competente direzione di artiglieria. 3 al terzo coma è agiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora l'autorità di publica sicureza, nel'ambito del'atività di controlo, abia motivo di ritenere che le armi di cui al presente coma, introdote nel teritorio delo Stato non siano corispondenti al prototipo o al'esemplare iscrito al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stesa al Banco nazionale di prova, che provede ale verifiche di conformità secondo le modalità di cui al'articolo 14."; 8, registra e conserva per non meno di cinquanta ani, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modelo, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizi del fornitore e del'acquirente o del detentore del'arma da fuoco. Sono armi disativate quele sotoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un'arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata alo stato di mero simulacro anche nele sue parti esenziali, in modo permanente ed ireversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del'interno. La demilitarizazione e la disativazione devono esere efetuate da sogeti muniti dela licenza di fabricazione di armi da guera o da stabilimenti militari, overo da altri sogeti publici contemplati dal'articolo 10, coma 5, in quanto muniti dele necesarie atrezature tecniche. La disativazione per le armi comuni può esere efetuata, oltre che dai sogeti già indicati per la disativazione dele armi da guera, dai sogeti muniti di licenza di fabricazione e riparazione di armi comuni. Prima del'avio dele procedure di cesione dele armi di cui al presente articolo, le Aministrazioni interesate devono darne comunicazione al Ministero del'interno ed ala questura dela provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito."; "Con uno o più decreti del Ministro del'interno, da adotarsi entro sei mesi dala data di entrata in vigore dela presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia dele armi e dele parti di cui al primo coma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicureza eletronici o di difesa pasiva, nonchè le modalità ed i termini per asicurare, anche con modalità telematiche, la traciabilità di tute le armi, dele loro parti e dele munizioni, atraverso l'introduzione di mecanismi di semplificazione e snelimento degli adempimenti previsti."; 40, su proposta del Ministro del'interno, di concerto con i Ministri dela giustizia, del'economia e dele finanze, dela difesa, delo svilupo economico, del lavoro e dele politiche sociali, entro dodici mesi dala data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento per la modifica del regio decreto 6 magio 1940, n. 635, e sucesive modificazioni, in atuazione di quanto previsto dal presente decreto, nel rispeto dei principi di semplificazione dei procedimenti aministrativi e di riduzione dei termini per la conclusione degli stesi, anche con riferimento ala comunicazione del'aviso di trasporto previsto dal'articolo 34 del testo unico dele legi di publica sicureza aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. Con decreto del Ministro dela salute, di concerto con il Ministro del'interno, da adotarsi entro 180 giorni dala data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità al'acquisizione, ala detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto dele armi, nonché al rilascio del nula osta di cui al'articolo 35, coma 7, del testo unico dele legi di publica sicureza aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono, altresì, definite le modalità delo scambio proteto dei dati informatizati tra il Servizio sanitario nazionale e gli ufici dele Forze del'ordine nei procedimenti finalizati al'acquisizione, ala detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto dele armi. Con decreto del Ministro del'interno, da adotarsi entro 12 mesi dala data in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizazione del sistema informatico di racolta dei dati relativi ale armi ed ale munizioni in relazione ala traciabilità dele stese. Dala data di entrata in vigore del presente decreto e fino ala data di entrata in vigore dei provedimenti di atuazione di cui al coma 2, nonché agli articoli 31-bis, 35, coma 1, 38, 42, quarto coma, 5 e 57 del testo unico dele legi di publica sicureza, aprovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. Ale armi di cui ala categoria A, B, C e D del'alegato I dela diretiva 91/47/CE, e sucesive modificazioni, continuano ad aplicarsi le disposizioni vigenti relative, rispetivamente, ale armi da guera, tipo guera o a spicata capacità ofensiva, nonché ai materiali di armamento ed a quele comuni, ale armi sportive e ale armi da cacia. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con cana ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in esi camerabili cartuce in calibro 5,6 milimetri con bosolo a vuoto di alteza uguale o superiore a milimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dale medesime carateristiche tecnico-funzionali che utilizano cartuce di calibro superiore a milimetri 5,6, anche se il bosolo a vuoto è di alteza inferiore a milimetri 40. Per i fucili da cacia in grado di camerare le cartuce per pistola o rivoltela, si aplica il limite detentivo di 20 cartuce cariche, di cui al'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico dele legi di publica sicureza aprovato con regio decreto 6 magio 1940, n. legge 18 aprile 1975 nr 110
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