licenze armi
8, recante 'Disposizioni per l'adempimento di oblighi derivanti dal'apartenenza del'Italia ale Comunità Europe', il Consiglio dei Ministri del 2 otobre 2010 ha aprovato il D.Lgs di recepimento dela diretiva 208/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 magio 208 relativa al controlo del'acquisizione e dela detenzione di armi. L'armaiolo à obligato a tenere un registro dele operazioni giornaliere, nel quale devono esere indicate le generalità dele persone con cui le operazioni stese sono compiute, che deve esere esibito a richiesta degli uficiali o agenti di publica sicureza e conservato per un periodo di 50 ani. Gli armaioli devono comunicare mensilmente al'uficio di polizia competente per teritorio le generalità dei privati che hano acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità dele armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi al'acquisto esibiti dagli interesati. licenze armi
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